Sez. L, Sentenza n. 5426 del 17/06/1997 (Rv. 505253 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Presupposti - Svolgimento di attività imprenditoriale nonostante il mutamento della titolarità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
La disciplina posta dall'art. 2112 cod. civ. in tema di trasferimento d'azienda postula che il trasferimento si attui tra soggetti che svolgano un'attività imprenditoriale, organizzata allo scopo della produzione o dello scambio di beni e servizi, contrassegnata da un fine di lucro o, almeno, di redditività, e che abbia ad oggetto l'azienda intesa come il complesso dei beni organizzati a tal fine, trovando tale regolamentazione il proprio fondamento nell'inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale in tutti i casi in cui la struttura organizzativa di questo e la sua attitudine all'esercizio dell'impresa rimangano immutate, nonostante il mutamento della titolarità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)