Sez. 1, Sentenza n. 527 del 18/01/2002 (Rv. 551656 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Irrituale produzione di documenti - Rilievo d'ufficio da parte del giudice - Esclusione - Eccezione della parte interessata nell'udienza immediatamente successiva - Necessità - Deducibilità dell' irregolarità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione (Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa).
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Anche in sede di giudizio di merito di opposizione a sanzione amministrativa, la irrituale produzione di un documento non è rilevabile d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata nell'udienza immediatamente successiva, con la conseguenza che, in caso di mancata tempestiva opposizione, il compimento dell'attività irregolare non può essere dedotto per la prima volta in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)