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Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 01/12/1995 Cc. (dep. 12/02/1996) Rv. 203658 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Pluralità di sentenze applicative di pena patteggiata per fatti diversi - Continuazione in sede esecutiva - Limite dei due anni di pena detentiva fissata dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - Operatività - "Ratio".
Stato
decisa il 1995-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203658-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere

L'applicazione, in sede esecutiva, dell'istituto della continuazione in caso di più reati per i quali siano pronunciate distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta è sempre subordinato, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., al non superamento del limite dei due anni di pena detentiva, sola o congiunta con pena pecuniaria, trovando ciò giustificazione essenzialmente nella complementarietà logica della suddetta disposizione normativa rispetto alla generale disciplina del "patteggiamento" (caratterizzata da analogo limite), quale prevista dall'art. 444 cod. proc. pen.; complementarietà logica riconoscibile e giustificabile - anche sul piano dei principi dettati dagli artt. 3, comma primo, e 25, comma secondo, Cost. - ove si consideri che, altrimenti, postulandosi l'operatività, nella ipotesi data, del solo art. 671 cod. proc. pen. (che regola in via generale l'applicazione della continuazione in sede esecutiva), oltre a non potersi più individuare la ragion d'essere dell' art. 188 disp. att., si darebbe anche luogo all'incongruenza costituita dal fatto che l'interessato potrebbe fruire, in sede esecutiva, di vantaggi maggiori di quelli dei quali avrebbe potuto fruire in sede di cognizione; e tutto ciò senza che in contrario possa neppure invocarsi il disposto di cui all'art. 137, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., il quale riguarda soltanto il diverso caso in cui la continuazione in sede esecutiva venga richiesta fra reati per i quali vi è stato patteggiamento ed altri reati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 137 com. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 137 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 188 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 188 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)