Sez. U, Sentenza n. 11564 del 26/05/2011 (Rv. 617569 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento davanti ai Consigli territoriali dell'ordine - Natura amministrativa - Conseguenze - Norme processuali in tema di impugnazione delle sentenze - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Art. 50, secondo comma, r.d.l. n. 1578 del 1933 - Termine di venti giorni per l'impugnazione della decisione - Notifica di copia incompleta - Lesione del diritto di difesa - Esclusione - Inidoneità a far decorrere il termine di venti giorni - Sussistenza - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli territoriali dell'ordine degli avvocati ha, a differenza di quello davanti al Consiglio nazionale forense, natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché alle relative decisioni non sono applicabili le norme del codice di procedura civile relative all'impugnabilità delle sentenze; pertanto, poiché - a norma dell'art. 50, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - la decisione disciplinare diventa inoppugnabile qualora non sia impugnata entro venti giorni dalla notifica della copia integrale della medesima, la notifica di una copia incompleta di tale decisione è inidonea a far decorrere il predetto termine e non lede il diritto di difesa dell'interessato, potendo egli ottenere una copia completa del provvedimento presso la segreteria dell'Ordine professionale, mantenendo integro, fino a quel momento, l'intero termine per proporre ricorso al Consiglio nazionale forense.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)