Sez. U, Sentenza n. 20843 del 05/10/2007 (Rv. 600091 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consigli dell'ordine - Funzioni esercitate - Natura amministrativa - Procedura istruttoria ex art. 47 del r.d. n. 37 del 1934 - Obbligo di informare l'incolpato - Sussistenza - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicchè la disciplina procedimentale non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di procedura penale e, in particolare, non è prevista né la fase delle indagini preliminari, conseguente alla ricezione della notizia dell'infrazione disciplinare, né una fase istruttoria vera e propria. Ne consegue che, nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione, ex art. 47 r.d. n. 37 del 1934, non sussiste alcun obbligo di informarne l'incolpato con avvisi o convocazioni, prima dell'atto di citazione di cui al successivo art. 48.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)