Sez. L, Sentenza n. 3244 del 29/04/1988 (Rv. 458684 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VIOLAZIONI DI PRECETTI PENALI GENERALI E VIOLAZIONI DELLE REGOLE DELLA DISCIPLINA AZIENDALE - DISTINZIONE - IRRILEVANZA - GARANZIE PROCEDIMENTALI EX ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, ST. LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VIOLAZIONI DI PRECETTI PENALI GENERALI E VIOLAZIONI DELLE REGOLE DELLA DISCIPLINA AZIENDALE - DISTINZIONE - IRRILEVANZA - GARANZIE PROCEDIMENTALI EX ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, ST. LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*
Le garanzie procedimentali previste dai primi tre commi dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori trovano applicazione - a seguito della sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale - anche nel caso di licenziamento di natura disciplinare, dovendo intendersi per tale - non soltanto il licenziamento eventualmente previsto come sanzione espulsiva dalla disciplina posta dalla legge, o dal contratto, o dal regolamento aziendale - ma quello che si fonda su un comportamento colposo (in senso lato) del lavoratore, senza che possa distinguersi tra comportamenti che violino precetti penali di valore generale e quelli che infrangano regole della disciplina aziendale. (V 8189/87, mass n 455818; (V 4823/87, mass n 453461).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)