Sez. L, Sentenza n. 6260 del 19/11/1988 (Rv. 460603 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - IMPRESE NON ASSOGGETTATE ALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - LICENZIAMENTO "AD NUTUM" - AMMISSIBILITÀ - ASSOGGETTAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'ART. 7 ST. LAVORATORI - ESCLUSIONE - SANZIONI NON ESPULSIVE - OPERATIVITÀ DEL CIT. ART. 7 - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - IMPRESE NON ASSOGGETTATE ALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - LICENZIAMENTO "AD NUTUM" - AMMISSIBILITÀ - ASSOGGETTAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'ART. 7 ST. LAVORATORI - ESCLUSIONE - SANZIONI NON ESPULSIVE - OPERATIVITÀ DEL CIT. ART. 7 - SUSSISTENZA.*
Con riguardo alle imprese che si sottraggono, per le loro dimensioni, alla disciplina limitatrice del licenziamento individuale fissata dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, il licenziamento medesimo, in quanto consentito "ad nutum" (con Rilevanza della giusta causa solo ai fini del preavviso), non è soggetto, ancorché sia motivato da ragioni disciplinari, alle prescrizioni dell'art. 7 della citata legge n. 300 del 1970 in tema di sanzioni disciplinari, le quali, pertanto, restano operanti per le sole sanzioni non espulsive. (V 3244/88, mass n 458684; (V 6683/82, mass n 424316; (Conf 8189/87, mass n 455818).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)