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Sez. 2, Sentenza n. 2747 del 06/06/1989 (Rv. 463012 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - COMPRAVENDITA DI TERRENI ABUSIVAMENTE LOTTIZZATI - INVALIDITÀ - CONDIZIONE - DEDUZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE IGNARO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1989-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463012-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - COMPRAVENDITA DI TERRENI ABUSIVAMENTE LOTTIZZATI - INVALIDITÀ - CONDIZIONE - DEDUZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE IGNARO - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Nel vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, la sanzione di Invalidità degli Atti di compravendita (nella specie, trattavasi di contratto preliminare) di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale, prevista dall'art. 10, quarto comma, della legge citata, ove dagli Atti stessi non risulti che l'acquirente sia a conoscenza della Mancanza di una lottizzazione autorizzata, è posta esclusivamente a tutela dell'acquirente ignaro dell'abusività del bene, e, quindi, soltanto da lui può essere fatta valere. (Conf 6726/87, mass n 454943; (Conf 4107/85, mass n 441628).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)