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Sez. L, Sentenza n. 7101 del 06/07/1990 (Rv. 468146 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - VIOLAZIONE DELL'ART. 2087 COD. CIV. - ESTENSIONE AL BENE PRIMARIO DELLA SALUTE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - RESPONSABILE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468146-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - VIOLAZIONE DELL'ART. 2087 COD. CIV. - ESTENSIONE AL BENE PRIMARIO DELLA SALUTE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - RESPONSABILE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*

Il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), sicché il risarcimento dovuto per la sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono soltanto sull'idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere il cosiddetto danno biologico, inteso come la menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi Rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il suesposto principio è applicabile anche in caso di violazione dell'art. 2087 cod. civ. (tutela delle condizioni di lavoro), il quale non enuncia soltanto un dovere nell'interesse generale, ma impone anche all'imprenditore un vero e proprio Obbligo, la cui inosservanza è fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti del lavoratore, sempreché si accerti la sussistenza di un nesso di causalità fra l'omissione (almeno colposa) delle cautele da parte dell'imprenditore e l'insorgenza degli effetti patologici o traumatici nel lavoratore medesimo. (Conf 3212/85, mass n 440885; (Conf 6134/84, mass n 437775; (Conf 182/75, mass n 373358).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)