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Sez. 3, Sentenza n. 101 del 08/01/1999 (Rv. 522066 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Liquidazione separata del danno da invalidita permanente e temporanea - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522066-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito può valutare separatamente l'invalidità temporanea e quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)