Sez. 3, Sentenza n. 101 del 08/01/1999 (Rv. 522066 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Liquidazione separata del danno da invalidita permanente e temporanea - Ammissibilità - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito può valutare separatamente l'invalidità temporanea e quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)