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Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 19/07/2005 (Rv. 582974 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Liquidazione separata del danno da invalidità permanente e temporanea - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582974-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In tema di liquidazione del danno biologico, è consentito al giudice del merito di valutare separatamente l'invalidità temporanea da quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)