Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 19/07/2005 (Rv. 582974 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Liquidazione separata del danno da invalidità permanente e temporanea - Ammissibilità - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In tema di liquidazione del danno biologico, è consentito al giudice del merito di valutare separatamente l'invalidità temporanea da quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)