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Sez. L, Sentenza n. 11704 del 30/07/2003 (Rv. 565531 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Liquidazione separata del danno da invalidità permanente e temporanea - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565531-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Il danno biologico, come danno alla salute, va valutato sia in riferimento alla invalidità temporanea che in riferimento all'invalidità permanente, ed è consentito al giudice del merito liquidare il danno biologico valutando separatamente l'invalidità temporanea e quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno, in quanto la liquidazione del danno biologico con importi distinti, in relazione ai due momenti della inabilità temporanea e della invalidità permanente del danneggiato, non comporta la duplicazione di una voce di danno ontologicamente unitaria, ma si risolve nell'adozione di un criterio di liquidazione ammissibile, se il riferimento all'inabilità temporanea e all'invalidità permanente non è finalizzato all'individuazione della diminuita capacità di guadagno del danneggiato, criterio non utilizzabile per la liquidazione del danno biologico, ma all'individuazione di periodi diversi, che corrispondono ad una diversa intensità della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, ai quali rapportare la liquidazione equitativa di un danno, risarcibile per equivalente con una prestazione patrimoniale, atta a reintegrare un valore leso che non ha in sè immediata natura patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)