Sez. 1, Sentenza n. 6868 del 23/07/1994 (Rv. 487477 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - RESPONSABILITÀ PER IL MANTENIMENTO E L'EDUCAZIONE - FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - POTERI E COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI | Giudizio relativo a minori - Provvedimenti in tema di mantenimento e di determinazione del relativo assegno - Tribunale per i Minorenni - Competenza - Sussistenza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - RESPONSABILITÀ PER IL MANTENIMENTO E L'EDUCAZIONE - FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - POTERI E COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
La competenza spettante al Tribunale per i Minorenni, a norma dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (che ha modificato l'art. 38 disp. att. cod. civ.), per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità nel caso di minori (primo comma dell'art. 269 cod. civ.) si estende anche ai provvedimenti in tema di mantenimento e di determinazione del relativo assegno, atteso che tali provvedimenti, ai sensi del capoverso dell'art. 277 cod. civ., rientrano nel contenuto eventuale della sentenza che conclude con esito affermativo il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1938 num. 184 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)