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Sez. 1, Sentenza n. 14265 del 01/03/2006 Cc. (dep. 21/04/2006) Rv. 233614 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Effettività della conoscenza - Notifica dell'estratto contumaciale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233614-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE

L'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 60 del 2005, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare la effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, con la conseguenza che il giudice, fermo restando il valore legale della notificazione ritualmente effettuata, deve esplicitare le ragioni per le quali ritiene che una notifica ritualmente eseguita sia anche dimostrativa di una effettiva conoscenza. (Fattispecie in cui si è ritenuto conforme a legge il rigetto di una richiesta di restituzione in termini avanzata da un imputato, al quale la notifica dell'estratto contumaciale era stata eseguita nella residenza coniugale a mani della moglie, regolarmente convivente, senza che venisse allegata alcuna difficoltà di rapporti con costei, anche di tipo comunicativo, e senza che l'allegata attività lavorativa all'estero, con rientro in Italia ogni tre settimane, fosse idonea a dimostrare di non aver potuto conoscere il provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)