Sez. 1, Sentenza n. 15543 del 11/04/2006 Cc. (dep. 04/05/2006) Rv. 233879 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Duplicità dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 175 cod.proc.pen. - Prova di uno solo dei due elementi - Sufficienza - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il giudice, ove abbia motivo di dubitare delle allegazioni dell'interessato, deve compiere gli opportuni accertamenti per verificare se il soggetto istante abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento (o del provvedimento conclusivo) e se abbia o meno volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. Nel caso in cui sia stata verificata l'esistenza di entrambi i presupposti il giudice respinge la domanda, mentre in caso contrario - e cioè quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, come si desume dall'uso della congiuntiva "e" - deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio della decisione del giudice dell'esecuzione, che aveva dato la dimostrazione della conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento, ma non anche della volontaria rinuncia a comparire o a proporre impugnazione. In motivazione la Corte ha osservato che la rinuncia non può essere desunta implicitamente soltanto dalla circostanza che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, occorrendo, invece, la prova, anche indiretta, dell'esistenza di essa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)