Sez. U, Sentenza n. 14473 del 10/10/2002 (Rv. 557816 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE | Sindacato sulle pronunce della Corte dei conti - Limiti - Deduzione in cassazione, in relazione ad un giudizio di responsabilità per danno erariale, della inesistenza del danno - Ammissibilità - Esclusione.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE
Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione e pertanto il controllo della Corte di cassazione è circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che è inammissibile la censura con la quale, in relazione ad una sentenza del giudice contabile che abbia riconosciuto la responsabilità per danno erariale di cui all'art. 12 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si deduca l'inesistenza di detto danno, atteso che una tale censura attiene, non al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti, ma al modo di esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite a detto giudice, essendo inerente all'applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nell'ambito di tale giudizio e, quindi, di norme la cui violazione o falsa applicazione non può essere sindacata dinanzi alla Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)