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Sez. L, Sentenza n. 2074 del 14/03/1990 (Rv. 465903 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - RILEVANZA - CONDIZIONI EX ART. 2121 COD. CIV. NEL TESTO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982.*
Stato
decisa il 1990-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465903-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - RILEVANZA - CONDIZIONI EX ART. 2121 COD. CIV. NEL TESTO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982.*

La continuità del lavoro straordinario, necessaria per la computabilità del relativo compenso ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità ai sensi dell'art. 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982), non implica che detta prestazione lavorativa sia prevista come obbligatoria, né che essa sia resa tutti i giorni, essendo sufficiente che essa risulti - con verifica da effettuarsi anche ex post - fornita abitualmente e non saltuariamente. (V 5261/88, mass n 459940; (V 8297/87, mass n 455892; (V 7676/87, mass n 455558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)