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Sez. 3, Sentenza n. 36396 del 15/07/2003 Cc. (dep. 23/09/2003) Rv. 226385 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Termini di fase - Periodo successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado - Sospensione ex art. 304, comma 1, lett. c) - Operatività nella fase di appello.
Stato
decisa il 2003-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226385-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo, superiore all'ordinario, previsto per la stesura ed il deposito della motivazione della decisione di primo grado di cui all'art. 304, comma 1, lett. c), rappresenta un'ipotesi di sospensione automatica che opera a vantaggio della successiva fase di appello, posto che la redazione della sentenza è necessariamente successiva alla sua pronuncia, la quale segna il passaggio dalla fase di primo grado a quella di secondo grado e, quindi, il momento di decorrenza dei nuovi termini di fase.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)