Sez. 1, Sentenza n. 3327 del 05/06/1998 Cc. (dep. 08/07/1998) Rv. 211020 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini di fase - Periodo successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado - Appartiene alla fase di appello - Sospensione ex art. 304, comma primo, lett. c)- cod. proc. pen. - Opera a vantaggio della fase di appello.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la stesura della motivazione della sentenza di primo grado, prevista dall'art. 304, comma primo, lett. c)- cod. proc. pen., opera a vantaggio della successiva fase di appello, in quanto la redazione della sentenza è necessariamente successiva alla sua pronuncia, che individua il momento di passaggio dalla fase di primo grado a quella di appello e, quindi, di decorrenza dei nuovi termini di fase. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di primo grado contestualmente o anche successivamente alla sentenza non potrebbe valere a integrare un'eventuale deficienza del termine prodottasi nella fase di primo grado, perché ciò comporterebbe una palese violazione del diritto di libertà dell'imputato, mentre l'attribuzione di un potere siffatto a un giudice che ha oramai esaurito il suo compito nel procedimento si giustifica con la circostanza che egli, essendo in possesso degli atti, appare l'unico organo in grado di adottare, con cognizione di causa, le statuizioni più consone al contemperamento dei contrapposti interessi delle parti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)