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Sez. 3, Sentenza n. 1167 del 16/02/1984 (Rv. 433302 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO SUL PUNTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATISI "MEDIO TEMPORE" - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433302-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO SUL PUNTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATISI "MEDIO TEMPORE" - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO - LIMITI.*

Poiché la liquidazione che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta è quella operata con la pronuncia definitiva di merito - la quale non sempre coincide con la sentenza di appello, nonostante le caratteristiche di tale decisione - ove la sentenza di appello sia cassata sul punto della rivalutazione monetaria, non ne deriva che il debito di valore si è definitivamente tradotto in debito di valuta, restando invece la relativa Determinazione rimessa alla nuova decisione di merito, la quale deve tenere conto della svalutazione verificatasi medio tempore sino alla liquidazione finale, salve le somme eventualmente già riscosse in esecuzione spontanea o coatta della decisione di appello poi annullata, rispetto alle quali il riferimento va fatto al momento della conseguita disponibilità della somma da parte del creditore. (V 1112/77, mass n 384762; (V 3789/74, mass n 372300).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)