Sez. 3, Sentenza n. 3789 del 22/11/1974 (Rv. 372300 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA INCIDENTE STRADALE - APPLICABILITA - DEDUCIBILITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - LIMITE FINALE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA INCIDENTE STRADALE - APPLICABILITA - DEDUCIBILITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - LIMITE FINALE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Nei debiti di valore, quale quello di risarcimento del danno da incidente stradale, il giudice, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale, deve tener conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, e attribuire al creditore una quantita di valuta che, al momento della decisione, sia tale da restituire al suo patrimonio la consistenza anteriore alla produzione del danno; da cio deriva che l'incidenza della svalutazione puo essere fatta valere nel corso del giudizio e fino al momento della liquidazione finale e che essa puo essere rilevata di ufficio dal giudice. (V 1479'73, mass n 364228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)