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Sez. 3, Sentenza n. 1112 del 21/03/1977 (Rv. 384762 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO PER I DEBITI DI VALORE - FINO AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE FINALE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO IN ORDINE ALLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI - RICHIESTA DI ULTERIORE ADEGUAMENTO DEL DEBITO DI VALORE IN SEDE DI RINVIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384762-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO PER I DEBITI DI VALORE - FINO AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE FINALE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO IN ORDINE ALLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI - RICHIESTA DI ULTERIORE ADEGUAMENTO DEL DEBITO DI VALORE IN SEDE DI RINVIO - AMMISSIBILITA.*

Nei debiti di valore, come quello per risarcimento di danni da illecito, l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere fatta valere, ed essere rilevata anche d'ufficio, fino al momento della liquidazione finale, e, quindi, anche in Sede di appello o di rinvio, quando non si sia formato il giudicato sulla domanda; pertanto avendo gli interessi relativi a tali debiti una funzione integratrice della cosiddetta somma capitale, la Cassazione della sentenza di appello in ordine alla decorrenza degli interessi consente la richiesta di ulteriore adeguamento dell'espressione monetaria del debito di valore in Sede di rinvio. (Conf 3789/74, mass n 372300; (Conf 1479/73, mass n 364228; (Conf 1070/72, mass n 357458; (Conf 3450/71, mass n 355054).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)