Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 07/02/1997 (Rv. 502293 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Comunicazioni del diniego - Onere di specificazione analitica, nell'ambito del motivo indicato, della particolare attività che si intende svolgere - Esclusione - Utilizzazione dell'immobile per un'attività diversa da quella specificatamente indicata in disdetta, ma rientrante tra quelle indicata dall'art. 27 Legge n. 392 del 1978 - Sanzionabilità - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI
Per la validità del diniego di rinnovazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, è sufficiente che il locatore, nella disdetta, faccia riferimento ad uno dei motivi tassativamente previsti dall'art. 29 Legge n. 392 del 1978, non essendo invece necessario che venga specificamente indicata la particolare attività che si intende svolgere nell'immobile, in quanto il quarto comma dell'art. 29 citato non introduce un onere di specificazione descrittiva nell'ambito del motivo indicato. Ne consegue che le sanzioni previste dall'art. 31 Legge n.392 del 1978 sono applicabili solo ove, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, il locatore non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate dall'art. 27 Legge n. 392 del 1978, non anche quando egli abbia variato, nell'ambito del motivo indicato, le modalità attuative, di esercizio dell'impresa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non sanzionabile il comportamento del locatore che, dopo avere denegato il rinnovo alla prima scadenza deducendo di voler adibire i locali a deposito e vendita all'ingrosso di articoli di abbigliamento, aveva poi adibito gli stessi a vendita al minuto, trattandosi, in entrambi i casi, di attività commerciale in proprio, come tale rientrante nelle attività indicate dall'art. 27 citato).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)