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Sez. 3, Sentenza n. 5637 del 24/06/1997 (Rv. 505424 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Modalità, forme, termini - Comunicazione del diniego - Onere di specificazione analitica della particolare attività che si intende svolgere - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505424-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

La comunicazione del diniego di rinnovazione, alla prima scadenza, del contratto di locazione di un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo non può' limitarsi ad un generica dichiarazione dell' intento di svolgere, da parte del locatore, nell'immobile stesso, una attività non meglio specificata (pur se ricompresa tra quelle previste dall'art. 29 della legge sull'equo canone), ma deve contenere, a pena di nullità, inequivoche indicazioni in relazione alla medesima, sia perché, in mancanza, il conduttore non sarebbe in grado di valutare la serietà dell'intenzione indicata (nè il giudice potrebbe verificare, in sede contenziosa, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rinnovo), sia perché verrebbe, così, impedito il successivo controllo sulla effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 della legge citata (invocabili anche quando l'immobile sia stato adibito ad un uso riconducibile, sì, ad una delle ipotesi previste dall'art. 29, ma diverso da quello indicato).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)