Sez. 1, Sentenza n. 4111 del 28/04/1994 (Rv. 486401 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Rapporti con i terzi - Obbligazioni sociali - Unico azionista | Persona giuridica - Responsabilità ex art. 2362 cod. civ. - Ammissibilità.
Società - Di capitali - Società per azioni - Rapporti con i terzi - Obbligazioni sociali - Unico azionista
La responsabilità dell'unico azionista per le obbligazioni sociali prevista dall'art. 2362 cod. civ. - che integra un'eccezionale deroga al principio della responsabilità esclusiva della società di capitali per le obbligazioni sociali, nell'ipotesi di mancanza della pluralità dei soci - sussiste sia nell'ipotesi che l'unico azionista sia una persona fisica sia in quella che socio unico sia una persona giuridica (nella specie, un'altra società per azioni). Tale principio ha trovato conferma nel nuovo testo dell'art. 2497, secondo comma, cod. civ. - introdotto con l'art. 7 del d.lgs. n. 88 del 1993, in attuazione della XIII direttiva C.E.E. sul diritto delle società, relativa alle s.r.l. con unico socio (direttiva n. 89/667 C.E.E.) - che al punto "a", ha previsto che unico socio illimitatamente responsabile possa essere una persona giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2467, Decreto Legisl. 03/03/1993 num. 88 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)