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Sez. 6, Sentenza n. 6753 del 04/06/1997 Ud. (dep. 08/06/1998) Rv. 211009 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Peculato - Differenza.
Stato
decisa il 1997-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211009-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

La differenza tra il delitto di peculato (nella specie consistente nell'appropriazione di denaro) e quello di truffa va ravvisata nel fatto che nel peculato il possesso è un antecedente della condotta e che gli artifici, i raggiri o la falsa documentazione non incidono sulla struttura del reato, ma servono per occultarlo. Ricorre, viceversa, la truffa qualora la condotta fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto agente di entrare in possesso della provvista, in vista della successiva condotta appropriativa (Nella specie, alcuni imputati, dipendenti del SISDE, si appropriavano delle somme esistenti sui capitoli "fondi riservati"e "fondi ordinari" di cui avevano la disponibilità a vario titolo per ragioni di ufficio: per reintegrare tali fondi, esponevano fraudolentemente altre necessità economiche d'ufficio, ottenendo ulteriori "fondi di assestamento" che conseguivano attraverso tale artificio, e che poi facevano confluire sui "fondi ordinari" e sui "fondi riservati". La Cassazione ha qualificato tali comportamenti come peculato per la parte riguardante l'appropriazione di denaro proveniente da questi ultimi due fondi, e come truffa per la parte con la quale gli imputati riuscivano a conseguire i "fondi di assestamento").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)