Sez. 6, Sentenza n. 16980 del 18/12/2007 Ud. (dep. 24/04/2008) Rv. 239842 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Elemento oggettivo - Appropriazione di somme di denaro da parte del curatore fallimentare - Delitto di peculato - Sussistenza - Differenze con la truffa - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata, la condotta del curatore fallimentare che si appropria del denaro di cui abbia avuto la preventiva disponibilità in forza del provvedimento giudiziario di autorizzazione al pagamento dei creditori, dovendosi ritenere irrilevante a tal fine la successiva, parziale, falsificazione degli importi delle somme oggetto delle originarie autorizzazioni al prelievo da parte del giudice. (Fattispecie in cui il curatore accedeva ai conti correnti intestati alle procedure fallimentari, sulla base di autorizzazioni al prelievo emesse dal giudice delegato, ma successivamente alterate nella indicazione degli importi delle somme di denaro, che venivano in parte erogate agli aventi diritto, e nella parte residua, frutto dell'opera di falsificazione, utilizzate in favore di altri destinatari).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 novies, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)