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Sez. 1, Sentenza n. 17320 del 11/04/2006 Ud. (dep. 18/05/2006) Rv. 234133 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE | Peculato militare - Truffa militare - Elementi distintivi.
Stato
decisa il 2006-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234133-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE

In tema di reati militari, il delitto di peculato (art. 215 cod. pen. mil. pace) presuppone che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nel momento in cui pone in essere la condotta appropriativa, abbia già, in via esclusiva o congiuntamente ad altri, un potere materiale (possesso) o giuridico (disponibilità) sulla cosa mobile altrui, e, inoltre, che gli artifici e i raggiri o le falsità servano ad occultarlo. La truffa (art. 234 cod. pen. mil. pace), al contrario, ricorre quando la condotta fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto agente di entrare in possesso della provvista in vista della successiva condotta appropriativa. Il discrimine tra peculato e truffa (aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen.) deve essere, pertanto, individuato nella strumentalità dei comportamenti fraudolenti rispetto al conseguimento del potere materiale o giuridico sulla cosa mobile altrui, tipica della truffa e incompatibile con il peculato, nel quale gli artifici, i raggiri, le falsità tendono necessariamente ad un risultato ulteriore e diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 215 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)