Sez. 1, Sentenza n. 3555 del 02/06/1981 (Rv. 414168 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE - DOMANDA DI RIPETIZIONE D'IMPOSTA PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE - ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL TRIBUNALE - APPELLO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LEGITTIMAZIONE DI QUEST'ULTIMA - MANCATA CONTESTAZIONE IN PRIMO GRADO DELLA PRETESA DEL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE - DOMANDA DI RIPETIZIONE D'IMPOSTA PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE - ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL TRIBUNALE - APPELLO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LEGITTIMAZIONE DI QUEST'ULTIMA - MANCATA CONTESTAZIONE IN PRIMO GRADO DELLA PRETESA DEL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA.*
Con riguardo alla legittimazione dell'amministrazione finanziaria a proporre appello, avverso la sentenza del tribunale che abbia accolto la domanda del contribuente di ripetizione d'imposta, non spiega rilievo la circostanza che l'amministrazione medesima, in primo grado, non abbia contestato la pretesa avversaria, atteso che anche l'eventuale riconoscimento del debito da parte del convenuto, ove non seguito dall'adempimento, rende necessaria la pronuncia del giudice di accoglimento della domanda attrice, e, quindi, non incide sulla posizione di soccombente del convenuto stesso rispetto a tale pronuncia sul conseguente suo interesse all'impugnazione. (V 2540/79, mass n 398862; (V 1965/78, mass n 391330).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)