Sez. 1, Sentenza n. 2540 del 03/05/1979 (Rv. 398862 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - MANCATA CONTESTAZIONE O ADESIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLA PRETESA DEL CONTRIBUENTE - SENTENZA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INTERESSE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - MANCATA CONTESTAZIONE O ADESIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLA PRETESA DEL CONTRIBUENTE - SENTENZA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INTERESSE - SUSSISTENZA.*
L'indisponibilita del credito d'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, implica, sul piano processuale, che l'atteggiamento tenuto dalla amministrazione medesima nel giudizio promosso dal contribuente (nella specie, con domanda di rimborso di IGE per pretesa applicabilita dell'esenzione prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729), ancorche consistente in mancata contestazione, ovvero adesione alla richiesta di esso contribuente, non puo valere ad escluderne il pregiudizio e, quindi, la soccombenza rispetto alla pronuncia giudiziale che tali richieste accolga, ed il conseguente interesse a proporre contro di essa impugnazione per tutelare l'indicato credito. (V 1965/78, mass n 391330; (V 736/73, mass n 362956).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)