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Sez. 2, Sentenza n. 8075 del 22/05/2003 (Rv. 563435 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LEGITTIMAZIONE | Erede - Prova della qualità di successore universale - Sufficienza - Prova della esistenza di un titolo che autorizzi ad esercitare il potere di fatto sulla cosa - Necessità - Esclusione - Esperibilità delle azioni possessorie da parte dell'erede dell'usufruttuario nei confronti del soggetto divenuto proprietario esclusivo con l'estinzione dell'usufrutto - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563435-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LEGITTIMAZIONE

Il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 cod. civ., per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dalla esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sè un valore meritevole di tutela; e poiché, ai sensi dell'art. 1146 cod. civ., il possesso continua, con effetto dall'apertura della successione, nell'erede, quest'ultimo, alla morte del possessore, è legittimato a promuovere dette azioni. A tal fine, è sufficiente che l'erede provi la propria qualità di successore universale, non richiedendosi la dimostrazione dell'esistenza di un titolo che autorizzi ad esercitare il potere di fatto sulla cosa. Inoltre, costituendo il possesso, ai sensi dell'art. 1140 cod. civ., un potere di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio non solo della proprietà, ma di ogni altro diritto reale, l'erede di chi possedeva la cosa come usufruttuario è legittimato ad esperire i rimedi apprestati dall'ordinamento contro chiunque compia atti di spoglio o di turbativa e anche nei confronti della persona divenuta piena proprietaria del bene per effetto dell'estinzione del diritto di usufrutto di cui era titolare il defunto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimazione degli eredi del soggetto che possedeva un immobile a titolo di usufrutto a promuovere l'azione di reintegrazione nei confronti di chi era divento pieno ed esclusivo proprietario del bene con l'estinzione dell'usufrutto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 981, Cod. Civ. art. 982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)