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Sez. 2, Sentenza n. 7080 del 22/06/1995 (Rv. 493027 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Azione di garanzia ex art. 1669 cod. civ. - Natura - Legittimazione attiva di qualsiasi titolare del bene - Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari - Esclusione - Necessità del loro consenso - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493027-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

L'azione di garanzia ex art. 1669 cod. civ. ha natura personale può esser fatta valere da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari, ancorché possa determinarsi in sede di esecuzione una interferenza fra il diritto al risarcimento del danno in forma specifica riconosciuto a colui che ha agito in giudizio ed i diritti degli altri comproprietari, dovendo in tal caso il danneggiato, per l'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei difetti, procurarsi il consenso degli altri comproprietari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)