Sez. 2, Sentenza n. 4485 del 10/04/2000 (Rv. 535484 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI | Azione di risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatore o del venditore/costruttore - Legittimazione dei proprietari di alcuni appartamenti dell'immobile - Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini - Esclusione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI
L'azione di garanzia ex art. 1669 cod. civ. ha carattere personale e può essere promossa da ciascun condomino senza necessità che al giudizio partecipino gli altri condomini, sia nel caso in cui i vizi denunciati riguardino la cosa comune, sia se investano delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)