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Sez. 2, Sentenza n. 6537 del 12/07/1994 (Rv. 487363 - 01)

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Danni | Vizi riguardanti solo alcuni appartamenti di un edificio in condominio e non anche le parti comuni di esso - Azione di risarcimento danni nei confronti dell'appaltatore o del venditore - Costruttore - Proponibilità da parte dei proprietari di detti appartamenti - Necessità di integrazione del contradditorio nei confronti degli altri condomini - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487363-01

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Danni

Nell'ipotesi di vizi di costruzione riguardanti soltanto alcuni appartamenti di un edificio in condominio e non anche le parti comuni di esso, l'azione di risarcimento dei danni connessa alla garanzia di cui all'art. 1669 cod. civ. va proposta dai condomini proprietari di detti appartamenti nei confronti dell'appaltatore o del venditore-costruttore senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, ancorché possa determinarsi, in sede di esecuzione, una interferenza fra il diritto loro riconosciuto in sentenza (risarcimento del danno in forma specifica) con i diritti degli altri condomini, dovendo i danneggiati per l'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei difetti procurarsi il consenso degli altri condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)