Sez. 2, Sentenza n. 5030 del 17/11/1977 (Rv. 388641 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Ciascun condomino puo esercitare singolarmente le azioni, sia reali che personali, a difesa o a vantaggio della cosa comune, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, salvo che la domanda non tenda a una pronuncia che potrebbe risultare inutiliter data senza la presenza in causa di tutti i titolari del rapporto. (Conf 1492/71, mass n 351822).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)