diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5030 del 17/11/1977 (Rv. 388641 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388641-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Ciascun condomino puo esercitare singolarmente le azioni, sia reali che personali, a difesa o a vantaggio della cosa comune, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, salvo che la domanda non tenda a una pronuncia che potrebbe risultare inutiliter data senza la presenza in causa di tutti i titolari del rapporto. (Conf 1492/71, mass n 351822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)