Sez. 3, Sentenza n. 15557 del 06/11/2002 (Rv. 558273 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA | Contestuale condanna dell'imputato al risarcimento danni in favore della costituita parte civile - Successiva instaurazione del giudizio civile - Efficacia vincolante della pronuncia penale sull'"an debeatur" - Sussistenza.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA
La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)