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Sez. 3, Sentenza n. 12767 del 21/12/1998 (Rv. 521860 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA | Dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta amnistia e contestuale condanna generica dell'imputato al risarcimento danni - Successivo giudizio civile in ordine alla sua responsabilità - Efficacia vincolante del giudicato penale - Limiti - Contestazioni mosse dall'imputato-convenuto - Conseguenze - Onere probatorio gravante sul danneggiato - Prova dell'esistenza del danno (anche morale) - Necessità.
Stato
decisa il 1998-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521860-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA

La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, efficacia vincolante, limitata, peraltro, alla mera "declaratoria iuris" della responsabilità, sì che, in caso di contestazioni mosse dal convenuto, grava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza stessa del danno, ivi compreso quello morale, mediante l'allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi "in re ipsa", all'esito della pronuncia del giudice penale (atteso che al risarcimento di detto tipo di danno non possono in alcun modo riconoscersi finalità meramente punitive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)