Sez. 2, Sentenza n. 14921 del 21/06/2010 (Rv. 613677 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Giudizio penale - Sentenza di condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati da reato, a favore della parte civile, pronunciata in primo o in secondo grado - Decisione della corte di appello o della corte di cassazione - Dichiarazione di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e contestuale decisione sull'impugnazione ai soli effetti civili - Conferma della predetta condanna - Giudicato civile - Configurabilità - Efficacia vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti vertente sulle conseguenze derivanti dal fatto illecito - Sussistenza.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)