Sez. 1, Sentenza n. 801 del 25/03/1966 (Rv. 321614 - 01)
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO CONTRO IL PIANO DI RIPARTO.*
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO CONTRO IL PIANO DI RIPARTO.*
Il decreto col quale il tribunale provvede sul reclamo, proposto a norma degli artt.23 e 26 della legge fallimentare, contro il decreto del giudice delegato che, a norma dell'art.110 della legge stessa, stabilisce il piano di riparto - definitivo o parziale - dell'attivo fallimentare e lo rende esecutivo, risolvendo controversie riguardanti la graduazione dei crediti e l'ordine dei privilegi, ha carattere e contenuto decisorio e, quindi, e impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art.111 della Costituzione. *
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)