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Sez. 3, Sentenza n. 2938 del 18/10/1974 (Rv. 371381 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - DISCIPLINA PROCESSUALE PREVISTA PER L'ARBITRATO RITUALE - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371381-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - DISCIPLINA PROCESSUALE PREVISTA PER L'ARBITRATO RITUALE - INAPPLICABILITA - LIMITI.*

All'arbitrato libero non sono applicabili, in considerazione del suo carattere contrattuale ed extraprocessuale, le norme di carattere processuale degli artt 806 e seguenti cod proc civ, dettate per l'arbitrato rituale, con la sola eccezione della norma contenuta nell'art 820 riguardante la nomina degli arbitri, in base al rilievo che nella fattispecie in essa regolata il provvedimento del Presidente del tribunale ha natura non decisoria ma di volontaria giurisdizione, con funzione sostitutiva di un'attivita negoziale manchevole delle parti. (nella specie e stata ritenuta inapplicabile sia la disposizione del secondo comma dell'art 820 cod proc civ, che attribuisce agli arbitri la facolta di prorogare il termine per la decisione allorche sia disposta l'assunzione di mezzi di prova, sia quella contenuta nel precedente art 811, che consente alle parti di richiedere al Presidente del tribunale la sostituzione dell'arbitro o degli arbitri venuti a mancare, nell'inerzia delle parti o in Mancanza di Disposizioni al riguardo nel compromesso o nella clausola compromissoria). (Conf 3181'71, mass n 354570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 811 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)