Sez. 1, Sentenza n. 6784 del 30/12/1981 (Rv. 417674 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - PERIZIA CONTRATTUALE - DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO O DEL PERITO - INERZIA O RIFIUTO DI UNA PARTE - PROCEDURA EX ART. 810 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - PERIZIA CONTRATTUALE - DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO O DEL PERITO - INERZIA O RIFIUTO DI UNA PARTE - PROCEDURA EX ART. 810 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Nell'arbitrato libero od irrituale, caratterizzato dal conferimento agli arbitri di un mandato alla definizione negoziale di una determinata controversia, con l'impegno dei mandanti ad accettare tale definizione come diretta espressione della loro volontà, e, quindi, anche nella cosiddetta perizia contrattuale per la ricerca di un apprezzamento tecnico, che rientra nell'ambito del suddetto arbitrato irrituale, l'inerzia od il rifiuto di una delle parti circa la designazione del proprio arbitro o perito non consente il ricorso alla procedura dell'art. 810 cod. proc. civ., prevista con esclusivo riferimento all'arbitrato rituale, né, in particolare, all'intervento in via sostitutiva del Presidente del tribunale, ma legittima quale fatto di inadempimento del compromesso, che determina un ostacolo al suo operare, l'esperimento dell'Azione giudiziaria, al fine di conseguire dal giudice, previo accertamento di tale inadempimento, la cognizione e decisione del merito della controversia. (Conf 6054/79, mass n 402762; (contra 111/80, mass n 403488; (contra 2938/74, mass n 371381; (contra 3181/71, mass n 354570; (contra 1024/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)