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Sez. L, Sentenza n. 3695 del 28/05/1983 (Rv. 428600 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428600-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE - ESCLUSIONE.*

I vizi di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, denunciabili con ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. sussistono solo quando nel ragionamento del giudice del merito sia riscontrabile il mancato o il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. (Conf 169/80, mass n 403564; (Conf 1428/77, mass n 385142).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)