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Sez. 2, Sentenza n. 169 del 09/01/1980 (Rv. 403564 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - REQUISITI - VIZI CONSISTENTI IN UN APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE IN SENSO DIFFORME A QUELLO PRETESO DALLA PARTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403564-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - REQUISITI - VIZI CONSISTENTI IN UN APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE IN SENSO DIFFORME A QUELLO PRETESO DALLA PARTE - INAMMISSIBILITA.*

I vizi di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, denunciabili con il ricorso per Cassazione a norma dell'art 360 n 5 cod proc civ, sussistono quando nel ragionamento del giudice del merito sia riscontrabile il mancato od il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. (Conf 1428/77, mass n 385142; (Conf 2680/76, mass n 381463).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)