Sez. L, Sentenza n. 7770 del 21/10/1987 (Rv. 455610 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ O MANCANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ O MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Nel rito del lavoro, la proposizione dell'appello come Esercizio del potere d'impugnazione (editio actionis) si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre la notifica del ricorso medesimo e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un elemento esterno alla fase introduttiva del giudizio d'impugnazione, attraverso il quale si realizza la vocatio in ius. Pertanto, la nullità o la Mancanza di tale notifica non rende inammissibile o improcedibile l'impugnazione, ma - ove tali irregolarità non siano state sanate dalla Costituzione dell'appellato (ancorché effettuata al solo fine di far valere i vizi suddetti) - comporta solo la rinnovazione (o l'esecuzione) della notifica nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice ai sensi degli artt. 291 e 421, primo comma, cod. proc. civile. (V 1204/87, mass n 450739; (V 1926/85, mass n 439837; (V 5963/84, mass n 437629; (V 5577/84, mass n 437252).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)