diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5963 del 21/11/1984 (Rv. 437629 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1984-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437629-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - SANATORIA.*

Nel rito del lavoro il tempestivo deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice dell'appello vale ad instaurare validamente il rapporto processuale e ad impedire ogni decadenza dal gravame, mentre la successiva fase notificatoria del ricorso stesso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza costituisce soltanto un mezzo diretto a portare a conoscenza della controparte la pretesa avversaria ed a provocare la Costituzione in giudizio, sicché i vizi eventualmente incidenti sulla notificazione mentre non travolgono l'effetto della suddetta instaurazione, possono o essere eliminati mediante rinnovazione della notificazione stessa disposta dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ., qualora l'appellato non si sia costituito, o essere sanati in virtù dell'avvenuta Costituzione di questo, alla quale consegue "de iure" tale sanatoria, anche se essa sia stata posta in essere al solo fine di far valere la nullità. (V 3693/81, mass n 414332; (V 3333/80, mass n 407128; (V 6122/79, mass n 402836).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)