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Sez. 3, Sentenza n. 1204 del 06/02/1987 (Rv. 450739 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PROPOSIZIONE - DEPOSITI DEL RICORSO - SUFFICIENZA - VIZI DELLA FASE SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450739-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PROPOSIZIONE - DEPOSITI DEL RICORSO - SUFFICIENZA - VIZI DELLA FASE SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*

Nel rito del lavoro il tempestivo deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice dell'appello vale ad instaurare validamente il giudizio, mentre la successiva fase notificatoria del ricorso stesso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza costituiscono soltanto un mezzo diretto a portare a conoscenza della controparte la pretesa avversaria ed a provocarne la Costituzione in giudizio, consegue che i vizi eventualmente incidenti su detta fase e la stessa inosservanza del termine di venticinque giorni (spatium deliberandi) previsto dal terzo comma dell'art. 435 cod. proc. civ., non incidono sulla proponibilità o procedibilità dell'impugnazione ma, configurando un vizio della notificazione, sono sanabili ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., oltre che dalla Costituzione della parte appellata, ancorché posta in essere al solo fine di far valere siffatto vizio. (Conf 2335/85, mass n 440205; (Conf 5963/84, mass n 437629).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)