Sez. L, Sentenza n. 30 del 06/01/1982 (Rv. 417720 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PREMI - PRESCRIZIONE ANNUALE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PREMI - PRESCRIZIONE ANNUALE - DECORRENZA.*
A norma del secondo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 l'Azione spettante all'i.N.A.I.L. per la regolarizzazione dei premi dovutigli si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui si doveva eseguire il pagamento e pertanto, identificandosi tale giorno, ai sensi dell'art. 44, secondo comma dello stesso d.P.R. con la scadenza del decimo successivo a quello della comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, la scadenza stessa costituisce anche il dies a quo del suddetto termine di prescrizione. (V 5060/80, mass n 408917; (V 2734/80, mass n 406501).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)