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Sez. 2, Sentenza n. 4018 del 21/02/2007 (Rv. 596731 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Violazioni del codice della strada - Cartella esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Limiti - Competenza territoriale - Luogo di notifica dell'atto impugnato - Rilevanza.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596731-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è configurabile come opposizione agli atti esecutivi l'impugnativa con la quale si deducano vizi formali della cartella esattoriale, quali la mancata indicazione dei luoghi in cui si sono verificate le infrazioni al C.d.S., nonché delle norme violate, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617 c.1 e 480 c.3 cod. proc. civ., in mancanza di specifica indicazione nella cartella, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)