Sez. 1, Sentenza n. 2819 del 08/02/2006 (Rv. 586824 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Cartella esattoriale - Azioni esperibili - Opposizione "ex lege" n. 689 del 1981 - Opposizione all'esecuzione - Opposizione agli atti esecutivi - Decisione - Mezzi d'impugnazione - Individuazione - Principio dell'apparenza - Applicabilità - Qualificazione della domanda compiuta dal giudice - Rilevanza esclusiva.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono esperibili: a) l'opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione, b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo, c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi della cartella. Peraltro, nell'ipotesi in cui il giudice abbia qualificato la domanda come opposizione ad ordinanza ingiunzione ed abbia applicato il rito di cui alla legge n. 689 del 1989, pur avendo l'opponente fatto valere motivi riconducibili all'art. 615 cod. proc. civ., la sentenza non è impugnabile con l'appello, ma con il ricorso per cassazione, trovano applicazione la regola secondo cui l'identificazione del mezzo d'impugnazione esperibile va fatta, in ossequio al principio dell'apparenza, con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)