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Sez. U, Sentenza n. 12902 del 13/06/2011 (Rv. 617682 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI | Corte dei Conti - Attività amministrativa - Valutazione del rapporto tra obiettivi e costi - Osservanza dei parametri di economicità ed efficacia - Sindacato del giudice contabile - Sussistenza - Fattispecie in materia di distrazione di fondi vincolati.
Stato
decisa il 2011-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617682-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI

In tema di limiti esterni alla giurisdizione della Corte dei Conti, poiché il giudice contabile è tenuto a verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico che, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere ispirati a criteri di economicità e di efficacia secondo il canone indicato nell'art. 97 Cost., la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. Ne consegue che la Corte dei Conti non viola il limite della "riserva di amministrazione", travalicando i confini della propria giurisdizione, per aver valutato come illegittima la distrazione di fondi presi a mutuo vincolato per il pagamento di spese correnti e per aver ritenuto che i mezzi liberamente scelti dagli amministratori comunali fossero inadeguati, esorbitanti ed estranei al fine pubblico da perseguire, in considerazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente territoriale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)